Art. 32T. U. 1926, art. 30

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[1]Il podesta' entro il 31 gennaio di ogni anno provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del comune in sezioni, a norma dell'art. 31, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni, nonche' del luogo della riunione, ed all'assegnazione degli elettori a ciascuna di esse.

[2]L'elettore e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

[3]Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune o non hanno fatto la dichiarazione secondo l'art. 15 sono ripartiti nelle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.

[4]L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere compreso fra gli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al podesta' non piu' tardi del 15 dicembre.

[5]Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 15. Il podesta' fa le occorrenti variazioni, unendo la domanda al verbale della relativa deliberazione.

[6]Non piu' tardi del 31 gennaio il podesta', con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami a fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, il trasferimento di essi da una sezione all'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo della deliberazione, di cui al primo comma, coi documenti relativi deve rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

[7]Il 1° febbraio il podesta' notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

[8]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine al podesta' che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

[9]Il podesta' non piu' tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo della deliberazione, di cui al primo comma, coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

[10]Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami e approva la ripartizione degli elettori fra le varie sezioni, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtu' dell'art. 29.

[11]Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al prefetto e, secondo i casi, al Ministero dell'Interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti piu' comuni o frazioni di comuni. Il prefetto comunica il relativo decreto alla Commissione provinciale, la quale ne da' immediato avviso ai singoli comuni.

[12]Quando, con decreto del Ministro dell'Interno o del prefetto, comuni o frazioni di comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, il podesta' deve procedere all' assegnazione degli elettori alla nuova sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al sesto comma del presente articolo. I reclami a norma del comma ottavo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dal podesta' alla Commissione provinciale.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art32 · fonte su Normattiva