Art. 33
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[1]La compilazione delle liste di sezione, sulla base dei verbali debitamente approvati dalla Commissione elettorale provinciale, viene fatta di regola nell'anno che precede la scadenza normale della legislatura.
[2]E' data facolta' al Ministro dell'Interno di ordinare agli uffici municipali, in ogni tempo, la compilazione delle liste di sezione e fissare i termini dei relativi adempimenti.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva