Art. 33

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[1]La compilazione delle liste di sezione, sulla base dei verbali debitamente approvati dalla Commissione elettorale provinciale, viene fatta di regola nell'anno che precede la scadenza normale della legislatura.

[2]E' data facolta' al Ministro dell'Interno di ordinare agli uffici municipali, in ogni tempo, la compilazione delle liste di sezione e fissare i termini dei relativi adempimenti.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art33 · fonte su Normattiva