Art. 37 — T. U. 1926, art. 33
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[1]Il ricorso con i relativi documenti si dovra', a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.
[2]Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva