Art. 39
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione elettorale provinciale compie le sue operazioni nel numero di tre almeno dei suoi componenti, compreso fra questi in ogni caso il presidente.
[2]In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
[3]In assenza degli altri componenti, il presidente puo' da solo, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della commissione.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva