Art. 4
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I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perche' venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero la esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva