Art. 41 — T. U. 1926, art. 37; legge 1° luglio 1926, n. 1194
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
[2]Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.
[3]La lista del comune deve essere raccolta in un registro e conservata negli archivi del comune.
[4]La lista deve recare il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero del fascicolo relativo all'inscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del secondo comma dell'articolo 32.
[5]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune e le liste degli elettori delle sezioni.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva