Art. 42
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[1]L'elezione dei deputati, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformita' degli articoli 30 e 35.
[2]Nell'ipotesi prevista dall'articolo 88 prendono parte alla votazione soltanto gli elettori inscritti nelle liste permanenti in base alle quali ha avuto luogo la prima votazione, di cui al titolo V della presente legge.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva