Art. 45 — T. U. 1926, art. 42
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[1]Il Collegio unico nazionale e' convocato dal Re.
[2]Il podesta' di ciascun comune da' notizia al pubblico con apposito manifesto del decreto di convocazione del Collegio.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva