Art. 46
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[1]La elezione dei deputati ha luogo:
[2]1° con la proposta degli enti indicati negli articoli 47 e 51;
[3]2° con la designazione del Gran Consiglio nazionale del Fascismo;
[4]3° con l'approvazione del Corpo elettorale.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva