Art. 46

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[1]La elezione dei deputati ha luogo:

[2]1° con la proposta degli enti indicati negli articoli 47 e 51;

[3]2° con la designazione del Gran Consiglio nazionale del Fascismo;

[4]3° con l'approvazione del Corpo elettorale.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art46 · fonte su Normattiva