Art. 5
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[1]Per costituire il censo elettorale stabilito all'art. 2 lett. b), si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato, alle provincie e ai comuni, in qualsiasi parte del Regno.
[2]Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettoche' i coniugi siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o per consenso omologato dal tribunale.
[3]Le imposte dirette pagate dalla vedova possono essere computate a favore del figlio, o, in mancanza, del genero, quando costoro siano in possesso degli altri requisiti per essere elettori.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva