Art. 50
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[1]L'assemblea dell'organo proponente, di cui all'articolo precedente, prima di passare alla trattazione dell'oggetto della speciale convocazione, verifica, facendone dare atto a verbale dal notaio, la regolarita' di questa, a termini dello statuto.
[2]Gli atti della convocazione saranno inviati al Gran Consiglio.
[3]Il presidente dell'assemblea e' tenuto all'osservanza rigorosa di queste disposizioni.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva