Art. 52

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[1]Il termine, entro il quale gli enti indicati negli articoli 47 e 51 debbono procedere alla proposta dei candidati, e' stabilito nel decreto che indice le elezioni, e non puo' essere minore di venti, ne' maggiore di quaranta giorni.

[2]Ogni proposta di candidati dev'essere corredata, a cura dell'ente che l'ha fatta, dei certificati di nascita, di cittadinanza e di penalita', salvo per gli ex deputati gia' convalidati.

[3]La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma un unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, accanto ad ognuno di essi, l'ente che lo ha proposto. Non si tiene conto delle proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto che indice le elezioni.

[4]Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli liberamente nell'elenco dei candidati, ed anche fuori, quando cio' sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati.

[5]Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene redatto processo verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso.

[6]La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio Littorio, conforme al modello prescritto per l'emblema dello Stato, viene pubblicata, senza spesa, nella Gazzetta Ufficiale ed affissa in tutti i comuni del Regno a cura del Ministero dell'interno.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art52 · fonte su Normattiva