Art. 54
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[1]Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.
[2]Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.
[3]Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessita' di variare i luoghi di riunione degli elettori, il podesta' deve farne proposta, negli otto giorni successivi alla data del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini, che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non piu' tardi del giovedi' precedente la domenica della elezione.
[4]Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al podesta', il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 13 gennaio 1933 · versione 0 su Normattiva