Art. 56T. U. 1926, art. 45

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[1]Il podesta' provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

[2]1° Il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da O a 9, agli effetti dell'articolo, 71;

[3]2° Un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 34, una copia di tale lista autenticata in ciascun foglio dal podesta', da servire per l'affissione a norma dell'articolo 68, nonche' l'elenco di cui al 30 comma dell'articolo 6;

[4]3° I verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 60; 4° I pacchi delle schede che al presidente della Commissione stessa saranno stati trasmessi sigillati dal Ministero dell'Interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucro esterno sara' stato indicato il numero delle schede contenute in ciascun pacco;

[5]5° Due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima e' destinata a contenere le schede restituite dagli elettori dopo espresso il voto, e la seconda le schede spogliate di cui al n. 4 dell'articolo 78.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art56 · fonte su Normattiva