Art. 59

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[1]In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e' designato dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il comune fra i magistrati, anche del Pubblico Ministero, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa.

[2]In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente del seggio gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di grado non inferiore a centurione, quando non siano mobilitati per servizio, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, purche' non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.

[3]La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

[4]Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti d'appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorita' giudiziarie.

[5]Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici, ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

[6]Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante agli impiegati dello Stato dei gradi 5° e 6° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art59 · fonte su Normattiva