Art. 61

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[1]L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.

[2]Qualora si verifichi l'impedimento del presidente prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la surrogazione, deve assumerne le funzioni, che sono pure obbligatorie, il podesta' o un suo delegato che sia elettore del comune.

[3]Tutti i membri dell'ufficio, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

[4]Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, si procede per citazione direttissima.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art61 · fonte su Normattiva