Art. 63
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[1]Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 116, pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 300 a 3000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino, prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
[2]Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva