Art. 64
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Gli scrutatori, il presidente, il segretario del seggio, il podesta' o la persona da lui designata, nel caso di cui all'articolo 61, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorche' siano inscritti come elettori in altra sezione o in altro comune.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva