Art. 68
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[1]Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.
[2]Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e puo' essere consultata dagli intervenuti.
[3]Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del comune, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 36, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 6.
[4]La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di promozione a maresciallo, e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purche' di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di maresciallo.
[5]Per i militi della Milizia per la sicurezza nazionale essi devono provare di essere stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedi' anteriore alla domenica dell'elezione.
[6]Gli elettori non possono farsi rappresentare.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva