Art. 69 — T. U. 1926, art. 63
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[1]Il presidente della sezione e' incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli puo' disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
[2]La forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
[3]Pero', in caso di tumulti o disordini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.
[4]Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.
[5]Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
[6]Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui e' sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
[7]Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Puo' disporre altresi' che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 75, riguardo al termine ultimo della votazione. Di cio' sara' dato atto nel processo verbale.
[8]Per forza pubblica, agli effetti del presente articolo, devesi intendere l'Arma dei Carabinieri.
[9]Nella sala della votazione sara' affisso un manifesto predisposto a cura del Ministero dell'Interno e riproducente a grandi caratteri le principali disposizioni della presente legge.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva