Art. 71

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[1]Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre che nell'ordine stesso col quale sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui all'art. 56, n. 1.

[2]Indi il presidente colloca davanti a se' sul tavolo dell'ufficio i pacchi delle schede di cui al n. 4 dell'art. 56 e li apre, tenendo ben distinti i due tipi di schede.

[3]Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le ore 8 antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione.

[4]Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identita', apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

[5]Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore noto all'ufficio, che attesti della sua identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'articolo 116.

[6]Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato gia' ammesso a votare.

[7]L'elettore che attesta della identita' deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

[8]In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 77.

[9]Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purche' siano muniti di fotografia, oppure della carta d'identita' di cui all'art. 159 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 6 novembre 1926, n. 1848. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sara' indicato il numero del libretto o della tessera o della carta d'identita', e l'autorita' che li ha rilasciati.

[10]Gli elettori compresi nell'elenco, di cui agli ultimi due commi dell'articolo 19, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identita' personale. Nel processo verbale e' presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonche' del nome della persona che attesta la sua identita', o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento o della carta d'identita', indicati nel comma precedente e dell'autorita' che li ha rilasciati.

[11]Gli emigrati, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art71 · fonte su Normattiva