Art. 79 — T. U. 1926, art. 77
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Oltre al caso di nullita', previsto dall'articolo 73, sono nulli i voti quando le schede non siano quelle di cui all'articolo 57, o non esprimono alcun voto, o contengano altri segni o indicazioni oltre quelli prescritti dal detto articolo ovvero presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali possano ritenersi fatti artificiosamente per far riconoscere il votante.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva