Art. 8 — T. U. 1926, art. 5
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[1]Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternita', il luogo e la data della nascita, il titolo in virtu' del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione quando l'abbiano nel comune.
[2]In apposita colonna si fara' risultare quali degli elettori si trovino nella condizione prevista nei primi due commi dell'art. 6.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva