Art. 82
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[1]Il Presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente l'altro esemplare del verbale colle schede e carte, di cui all'articolo 78, quart'ultimo comma, alla cancelleria della pretura nella cui giurisdizione trovasi il comune.
[2]Il pretore, raccolti i verbali e le carte di cui al comma precedente nonche' eventualmente le urne, i pieghi, i verbali e le carte di cui all'art. 80, trasmette tutto alla Corte d'Appello di Roma.
[3]Qualora non siasi adempiuto a quanto e' prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il pretore puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva