Art. 83
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[1]La Corte d'appello di Roma, formata dal primo presidente e da quattro presidenti di sezione, e' costituita in Ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai magistrati che ne fanno le veci, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.
[2]La Corte d'appello di Roma, ricevuti dai pretori i verbali degli uffici delle varie sezioni:
[3]1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell'articolo 80, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 78, 79 e 81;
[4]2° fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati nelle singole sezioni dalla lista dei deputati designati, come risultano dai verbali;
[5]3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 86;
[6]4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio nazionale.
[7]E' vietato all'Ufficio centrale di deliberare e anche discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.
[9]Se la meta' piu' uno dei voti validamente dati e' favorevole alla lista, la Corte d'appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i deputati in essa designati.
[10]Se la meta' piu' uno dei voti validamente dati e' contraria alla lista, la Corte la dichiara non approvata.
[11]La parita' vale approvazione.
[12]Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale rilascia attestato ai deputati proclamati e da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture, le quali la portano a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva