Art. 84
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[1]Non puo' essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'Ufficio elettorale nazionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste, di cui all'art. Nessun elettore puo' entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori: l'altro e' esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale nazionale.
[2]Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 69. Per ragioni di ordine pubblico egli puo' inoltre disporre che si proceda a porte chiuse.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva