Art. 85
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.
[2]Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere trasmessi, dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'Ufficio elettorale nazionale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.
[3]L'altro esemplare del verbale resta depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva