Art. 88
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[1]Quando la lista dei deputati designati non risulti approvata, la Corte d'appello di Roma ordina, con suo decreto, la rinnovazione dell'elezione con liste concorrenti, e fissa la data della votazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque giorni dalla data del decreto.
[2]Il decreto e' immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed e' affisso in tutti i comuni del Regno, a cura del Ministero dell'Interno.
[3]Nell'elezione rinnovata possono presentare liste di candidati tutte le associazioni e le organizzazioni, che contino cinquemila soci, i quali siano elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
[4]Per le deliberazioni sulle proposte dei canditati si osservano le forme ed i termini stabiliti negli ordinamenti di ogni singola associazione od organizzazione. Nella votazione risultano proposte le persone che riportano maggior numero di voti. Un Regio notaro redige il processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta. Dal processo verbale deve farsi constare la regolarita' della convocazione.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva