Art. 89
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[1]Le liste recanti il cognome e nome dei candidati non possono comprendere piu' di tre quarti dei deputati da eleggere. Al cognome e nome dei candidati potra' aggiungersi anche la paternita' ed eventualmente ogni altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal podesta' di un comune, o da un notaio, o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.
[2]Alla lista devesi allegare il certificato di nascita, di cittadinanza e di penalita' di ciascun candidato, salvo per gli ex deputati gia' convalidati.
[3]Un candidato non puo' essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva