Art. 90
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[1]Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Roma funzionante da ufficio elettorale nazionale non piu' tardi delle ore 16 del quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature ed agli altri documenti valevoli a provarne la regolarita'.
[2]Insieme con la lista devono essere depositati presso la cancelleria della Corte d'appello:
- a)i processi verbali delle riunioni e delle votazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui all'art. 88 nonche' copia notarile dei relativi ordinamenti;
- b)i certificati anche collettivi dei podesta' dei singoli comuni cui appartengono i soci, che attestino la loro inscrizione nelle liste elettorali politiche.
[3]I podesta' devono, nel termine improrogabile di giorni tre dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il podesta' inadempiente e' punito con multa da lire trecento a lire tremila. Se abbia agito per negligenza, la pena e' diminuita della meta'. Il procuratore del Re, per tale reato, procede per citazione direttissima;
- c)un modello di contrassegno stampato, anche figurato. La cancelleria della Corte d'appello di Roma deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati che sono state presentate.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva