Art. 91
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[1]La Corte d'appello costituita nel modo indicato dall'art. 83:
[2]1° Verifica che le associazioni e le organizzazioni contino il prescritto numero di soci. Non si tiene conto di coloro che risultino gia' compresi nel computo del numero dei soci di altra associazione od organizzazione che abbia in precedenza presentato la propria lista di candidati;
[3]2° Verifica che le singole liste non eccedano il numero massimo di candidati indicato dall'articolo 89, e riduce al limite massimo prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
[4]3° Ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentati e assegna, possibilmente, un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;
[5]4° Toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non avranno compiuto i 25 anni entro il giorno della elezione;
[6]5° Cancella dalle liste i candidati gia' compresi in una lista presentata in antecedenza;
[7]6° Ammette a votazione le liste riconosciute regolari e assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano inscritti;
[8]7° Provvede, per mezzo del Ministero dell'interno, alla stampa del manifesto contenente le liste dei candidati col relativo contrassegno.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva