Art. 92
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In occasione della elezione di cui all' art. 88:
- a)conserva efficacia la designazione dei presidenti, scrutatori e segretari degli uffici elettorali fatta per la prima votazione;
- b)gli uffici municipali prendono gli opportuni provvedimenti perche' tutte le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione. A tal uopo le copie saranno compilate sulle liste depositate presso il pretore a norma dell'art. 78, numero 2. In dette copie la vidimazione in ciascun foglio fatta dal cancelliere della pretura, ed in calce alla copia dal pretore, tiene luogo dell'autenticazione della Commissione provinciale elettorale;
- c)sono distribuiti agli elettori i certificati elettorali color verde di cui al comma sesto dell'art. 43.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva