Art. 93

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[1]La scheda e' di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura delle singole associazioni ed organizzazioni interessate, con le caratteristiche essenziali del modello allegato F, e riproduce in fac-simile il contrassegno della lista regolarmente presentata alla cancelleria della Corte d'appello.

[2]La distribuzione delle schede agli elettori viene fatta a cura e responsabilita' delle associazioni ed organizzazioni che hanno presentato liste regolarmente ammesse a votazione.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art93 · fonte su Normattiva