Art. 93
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[1]La scheda e' di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura delle singole associazioni ed organizzazioni interessate, con le caratteristiche essenziali del modello allegato F, e riproduce in fac-simile il contrassegno della lista regolarmente presentata alla cancelleria della Corte d'appello.
[2]La distribuzione delle schede agli elettori viene fatta a cura e responsabilita' delle associazioni ed organizzazioni che hanno presentato liste regolarmente ammesse a votazione.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva