Art. 94

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[1]Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente, astenendosi da ogni esemplificazione, avverte l'elettore che deve scegliere la scheda preferita tra quelle a lui fatte pervenire a cura delle associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 88. Gli elettori, che si presentano all'ufficio elettorale senza essersi provvisti preventivamente di schede, non possono prendere parte alla votazione.

[2]L'elettore, recatosi ad una delle cabine destinate alla votazione, sceglie la scheda preferita, la ripiega secondo le indicazioni in essa contenute, la chiude, inumidendo la parte ingommata, e poscia, abbandonato il tavolo, la consegna al presidente. Questi constata la chiusura della scheda e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perche' la chiuda; quindi vi applica la firma ed il bollo della sezione e la pone nella prima urna.

[3]Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui all'art. 92 lett. b).

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art94 · fonte su Normattiva