Art. 97

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio. Un esemplare del verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo della sezione e sul quale appongono la firma il presidente e almeno due scrutatori.

[2]L'altro esemplare viene entro il lunedi' susseguente all'elezione depositato nella segreteria del comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

[3]Il piego delle schede, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

[4]Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art97 · fonte su Normattiva