Art. 10 — T. U. 1919, art. 10
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Il primo dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro 11 15 dello stesso mese la loro inscrizione.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva