Art. 103
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[1]A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta, a decorrera' dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennita' e rimborso speso di corrispondenza.
[2]E' inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non e' ammesso ne' rinuncia o cessione da parte del deputato, ne' sequestro.
[3]Il Senato del Regno potra' assegnare ai suoi membri una indennita' di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva