Art. 106
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Chiunque eseguisce la inscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi senza i documenti prescritti dalla legge, e' punito con multa da lire 50 a Se l'inscrizione o la cancellazione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva