Art. 107 — T. U. 1919, art. 109
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[1]Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici e' punito con i la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.
[2]Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva