Art. 108T. U. 1919, art. 110

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[1]Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la inscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

[2]Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale pei reati di falso.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art108 · fonte su Normattiva