Art. 109 — T. U. 1919, art. 111
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Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la inscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da lire 50 a Se l'omissione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva