Art. 112
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dallo esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.
[2]Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni e' applicato il massimo della pena.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva