Art. 115 — T. U. 1919, art. 117
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[1]Chiunque, senza diritto, durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, e' punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda e' punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorche' sia elettore o membro dell'Ufficio.
[2]Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, e' punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva