Art. 116 — T. U. 1919, art. 118
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[1]Chi ottiene di essere inscritto nelle liste di piu' di una circoscrizione elettorale, o in piu' di una sezione della stessa circoscrizione e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di una stessa circoscrizione o di circoscrizioni diverse e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.
[2]Chi nel corso delle operazioni elettorali enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista od un cognome diversi da quelli della lista e del candidato per cui fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o quello indicatogli, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva