Art. 117 — T. U. 1919, art. 119 e legge 18 nov. 1923, n. 2444, art. 119-bis
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[1]Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.
[2]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' delle elezioni o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.
[3]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste di elettori, di liste di candidati, di carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.
[4]In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale per citazione direttissima.
[5]Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.
[6]I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.
[7]Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'art. 67, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a lire 100, e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore, e' punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.
[8]Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare un'altra volta, faccia indebito uso del certificato elettorale, o' punibile con la pena della detenzione estensibile a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.
[9]Chiunque, nel fine d'impedire comunque il libero esercizio al diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali, e' punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva