Art. 119

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualita' non puo' mai applicarsi il minimo della pena.

[2]Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravita' del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei procedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, ne' maggiore di cinque.

[3]Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale o di eleggibilita' sara' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni.

[4]Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicita', alla recidiva, al concorso di piu' reati ed alle circostanze attenuanti.

[5]Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati piu' gravi non puniti dalla presente legge.

[6]Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 423 e seguenti del Codice di procedura penale relative alla sospensione della esecuzione della condanna.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art119 · fonte su Normattiva