Art. 120
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[2]L'autorita' giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovra' ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva