Art. 125

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Finche' non saranno compiuti presso i Comuni i lavori per formazione e la regolare tenuta del registro della popolazione stabile, prescritto dal R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, l'attestazione del sindaco, comprovante che l'inscrivendo ha dimora abituale nel Comune da almeno un anno senza notevoli interruzioni, e' equipollente all'inscrizione nel registro predetto, agli effetti di cui agli articoli 7 e 12.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art125 · fonte su Normattiva