Art. 128

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Finche' non sara' introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno le notificazioni di atti richieste dalla legge elettorale saranno eseguite dai messi comunali o secondo altri sistemi tuttora in vigore nel territorio di cui all'art. 123, e cio' anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art128 · fonte su Normattiva