Art. 15 — T. U. 1919, art. 15
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Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se Commissario Regio, i componenti le Commissioni elettorali comunali e provinciali, nonche' i rispettivi segretari, sono personalmente responsabili della regolarita' delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva